Con il trascorrere del tempo e con l’azione degli agenti climatici, il tetto può riportare danneggiamenti anche piuttosto seri. Molto spesso si tende a sorvolare su questo genere di problema e a rimandare gli interventi di ristrutturazione e manutenzione del tetto a data da destinarsi. In realtà, questo è un atteggiamento sconsiderato e particolarmente pericoloso. Infatti, ci sono tanti buoni motivi per cui è opportuno investire un po’ dei propri soldi nel rifacimento del tetto partendo dal risparmio energetico.
Con questo tipo di intervento si permette all’edificio di migliorare le proprie prestazioni in termini di isolamento termico e acustico e di conseguenza si potrà beneficiare di un considerevole risparmio di consumi energetici in bolletta. In aggiunta, con un intervento di rifacimento del tetto adeguato si scongiurano le tanto temute infiltrazioni d’acqua.
Durante la stagione invernale, infatti, le infiltrazioni d’acqua possono comportare tanti disagi ed in particolare la formazione di macchie di umido sulle pareti o peggio ancora di muffa. A queste considerazioni si devono sommare anche la maggiore sicurezza degli ambienti interni e l’incremento del valore dell’abitazione qualora si dovesse prendere in considerazione l’opportunità di proporla sul mercato immobiliare.
Le autorizzazioni per eseguire il rifacimento del tetto
Dopo aver visto i motivi per i quali è opportuno e conveniente effettuare un intervento di rifacimento dei tetti nel caso siano danneggiati, occorre anche ricordare che per procedere in tal senso sono necessarie specifiche autorizzazioni. Infatti, come per qualsiasi genere di intervento di manutenzione, la legge italiana prevede un preciso iter legislativo da seguire.
In primo luogo, l’intervento deve essere effettuato da una ditta specializzata che deve essere in grado di rilasciare un adeguata certificazione sulla tipologia di intervento effettuato e sulle caratteristiche del nuovo tetto. Inoltre, è fondamentale stabilire se l’intervento rientra o meno nella categoria della manutenzione ordinaria oppure di quella straordinaria. Si può parlare di manutenzione ordinaria se la ristrutturazione prevede l’utilizzo di materiali già esistenti. In questo caso non c’è obbligo di chiedere la relativia autorizzazione. Se invece si dovessero utilizzare materiali nuovi per il rifacimento, si parlerà di un intervento straordinario e quindi sarà obbligatorio richiedere presso il Comune territorialmente competente la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) oppure la SCIA (Segnalazione Asseverata Inizio Attività). In entrambi i casi non bisognerà corrispondere al comune alcun genere di tassa. In linea di massima, per il rifacimento del tetto, si dovrebbe sempre procedere con la CILA soprattutto se l’intervento non prevede modifiche rispetto alla configurazione attuale dell’immobile.
Detrazioni e Superbonus 110%
Il Governo Italiano negli ultimi anni ed in particolare con il Decreto Rilancio, ha messo a disposizione dei cittadini che vogliono migliorare le prestazioni energetiche del proprio edificio, una serie di incentivi sotto forma di detrazioni fiscali. Si tratta di bonus che permettono di abbattere i costi necessari per effettuare un intervento di ristrutturazione e di efficientamento energetico.
In questa casistica rientra anche il rifacimento dei tetti che, come abbiamo visto in precedenza, consente di migliorare l’isolamento termico ed acustico a tutto vantaggio del risparmio in bolletta. Il contribuente può richiedere ed ottenere una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per gli interventi di rifacimento del tetto entro un importo massimo pari a 96.000 euro. La detrazione può essere sfruttata in sede di dichiarazione dei redditi con l’importo maturato che dovrà essere diviso in 10 annualità di pari entità.
Con il Decreto Rilancio, tuttavia, è stata introdotta anche la possibilità di sfruttare il bonus del 50% con altre modalità. In primo luogo il proprietario dell’immobile può richiedere ed ottenere dalla ditta lo sconto in fattura sempre nella misura del 50%. Qualora la ditta non fosse disponibile nell’offrire al proprio cliente questo genere di opportunità di risparmio, si può anche pensare alla cessione del credito ad un terzo soggetto che può essere una banca, un privato, una cooperativa e qualsiasi altra entità fiscalmente riconosciuta su territorio italiano.
Secondo ma non per importanza, il rifacimento del tetto rientra nel bonus 110, che prevede l’incremento dell’efficienza energetica tramite interventi riguardanti il tetto, gli infissi, la ristrutturazione delle facciate e il cappotto termico. Con questo bonus il contribuente può ottenere un totale abbattimento dei costi sfruttando la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi con l’importo da suddividere in cinque annualità. Sono valide anche le stesse modalità alternative precedentemente descritte, ossia con lo sconto in fattura concesso dalla ditta esecutrice dei lavori oppure la cessione del credito. C’è da sottolineare che il Superbonus 110% prevede una serie di vincoli aggiuntivi e condizioni che devono essere soddisfatte necessariamente per potervi accedere. La casistica è molto ampia e va analizzata con estrema attenzione con il supporto di un tecnico qualificato. Il fatto che il rifacimento del tetto rientri nel bonus facciate è un’ottima opportunità per tutti coloro che hanno rimandato la ristrutturazione.
A chi spetta la detrazione per il rifacimento del tetto
Le detrazioni fiscali appena descritte per interventi di manutenzione straordinaria come il rifacimento dei tetti, sono messe a disposizione nella misura del 50% oppure del 110%, non solo per i titolari di un immobile ma anche per altri contribuenti. Infatti, può presentare richiesta e ottenere la detrazione anche il nudo proprietario, ossia chi diventa proprietario effettivo di una determinata casa alla morte di chi gode dell’usufrutto. In aggiunta, anche il titolare di un diritto reale di godimento tra cui lo stesso usufrutto oppure l’uso della sola abitazione, può pensare di effettuare interventi di rifacimento del tetto e soprattutto ottenere la detrazione fiscale prevista in termini Irpef. Le altre categorie ammesse sono i locatari, i comodatari, i soci di cooperative divise e indivise e gli imprenditori individuali purché gli immobili non rientrano fra i beni strumentali.